Il modulo quesiti non è più disponibile: quesiti e risposte, se ritenuti di interesse comune, saranno pubblicati in questa pagina.

Risposte pubblicate

Buona sera, Si chiedono alcuni chiarimenti relativi al punto 5.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA PER IL 2° GRADO. 1) L’istanza di partecipazione; corrispondente al file “MA_05_istanza partecipazione 2°grado”, va compilata sempre seguendo le stesse indicazioni contenute nel precedente modulo “MA_01_istanza di partecipazione 1° grado” alla voce N.B.? Bisogna apporre la marca da bollo? 2) la composizione del gruppo di lavoro, si evince dal modulo MA_05? O bisogna predisporre un modulo/dichiarazione specifica? 3) Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali; manca il modulo. È possibile avere "modulo unico" da compilare per tutti, per facilitare la fase successiva di verifica della documentazione? 4) Indicazione del gruppo di lavoro con i nominativi dei professionisti che andranno a formare il gruppo di lavoro, tramite trasmissione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso dei titoli richiesti; Essendo la “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” un documento generico, è possibile avere un “modello unico” con una struttura uguale per tutti, per facilitare la fase successiva di verifica della documentazione? Grazie.

1. Riscontro affermativo: nel redigere l'istanza di partecipazione occorre seguire le indicazioni precisate nel modulo di partecipazione al 1° grado.

2. Riscontro negativo: non occorre apporre la marca da bollo sull'istanza di partecipazione di 2° grado in quanto già assolta con istanza di partecipazione al 1° grado.

3. Riscontro negativo: la composizione del gruppo di lavoro dovrà essere ben definita nella dichiarazione sostitutiva con atto notorio in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ed in particolare di ordine speciale, ovvero di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, da redigere ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, coerentemente con quanto contenuto nel modulo di istanza di partecipazione al 2° grado e nel PassOE, che dovrà essere opportunamente compilato da parte dei partecipanti reperendo lo stesso presso il portale AVCPass - Sistema di Monitoraggio Gare, indicando lo specifico CIG, al fine di dettagliare per ciascun partecipante appartenente al gruppo di lavoro, il possesso dei requisiti richiesti al p.to 3.2 e 3.3 del disciplinare di concorso, in particolare del possesso dei requisiti di ordine speciale, che possono essere comprovati in relazione alle specifiche categorie prestazionali, principale e secondarie, spendibili una sola volta da parte di ciascun professionista costituente il gruppo di lavoro partecipante nella forma associativa prescelta. Pertanto dovrà essere redatta una dichiarazione di costituzione del gruppo di lavoro secondo le modalità previste agli artt. 46 e 47 del succitato d.P.R. specificando per ciascun componente il gruppo di lavoro i requisiti di carattere speciale in relazione alle rispettive categorie, principale e secondarie, di cui è in possesso ciascun tecnico appartenente al gruppo di lavoro e rispettivo ruolo, in funzione di ciò che andrà ad espletare nel caso di affidamento dei servizi tecnici di archietettura ed ingegneria di cui al presente concorso di progettazione.

4. Risposta affermativa: si è provveduto alla pubblicazione di un fac simile di modello di dichiarazione sostitutiva con atto notorio che possa facilitare sia la compilazione che la verifica di quanto dichiarato da parte degli operatori economici partecipanti al 2° grado.

5. Risposta affermativa: vedi riscontro p.to 4

Si chiede relativamente al punto 5.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO del Disciplinare di Concorso, se gli elaborati grafici, nello specifico le n. 3 TAVOLE formato A0, verranno stampate dalla commissione o verranno viste a schermo o verranno proiettate per la valutazione? Grazie

In merito al quesito posto, si comunica che gli elaborati grafici di progetto verranno visualizzati a video da parte dei commissari di concorso, mentre per la parte relativa alla relazione illustrativa, la verifica del programma funzionale, il quadro economico di stima dei costi di massima verranno stampati su carta per una più agevole valutazione da parte dei commissari medesimi.

Salve, nella documentazione grafica prevista per il secondo livello viene richiesto: "Planimetria generale (livello coperture) – scala 1:500. L’elaborato dovrà indicare: le sistemazioni esterne, gli accessi all'area ed ai fabbricati, le distanze di rispetto da confini ed edifici". Sulle NTA presenti sul sito del comune, gli unici vincoli indicati per l'area di riferimento ( Zona F) sono relativi agli indici di superficie coperta, densità fondiaria e altezza massima, nn vengono fatti quindi riferimenti a distanza da confini e da edifici. Si chiedono delucidazioni a riguardo.

Come già precedentemente chiarito al 1° grado occorre tenere conto anche delle prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio comunale vigente nel territorio di Petriolo che può essere reperito al seguente link: https://www.comune.petriolo.mc.it/atti-generali-cms/regolamento-edilizio-comunale/?a=

L'art. 61 del REC infatti prescrive una distanza dai confini pari a 5 metri in tutte le zone omogenee del PRG.

Va comunque considerato l'intervento edilizio oggetto del presente concorso, da definirsi intervento di “ristrutturazione edilizia” di un fabbricato esistente da demolire e riqualificare secondo le indicazioni del disciplinare.

Si rimanda pertanto a quanto previsto agli agli artt. 2-bis e 3 del DPR 380/01.

Buongiorno, siccome per la zona f non vengono specificate le distanze da confine, si deve far riferimento alla distanza minima di metri 3 prevista dall'Art 873 del Codice Civile? Grazie

Come già precedentemente chiarito al 1° grado occorre tenere conto anche delle prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio comunale vigente nel territorio di Petriolo che può essere reperito al seguente link: https://www.comune.petriolo.mc.it/atti-generali-cms/regolamento-edilizio-comunale/?a=

L'art. 61 del REC infatti prescrive una distanza dai confini pari a 5 metri in tutte le zone omogenee del PRG.

Va comunque considerato l'intervento edilizio oggetto del presente concorso, da definirsi intervento di “ristrutturazione edilizia” di un fabbricato esistente da demolire e riqualificare secondo le indicazioni del disciplinare.

Si rimanda pertanto a quanto previsto agli agli artt. 2-bis e 3 del DPR 380/01.

è possibile realizzare un render comprensivo di volumetrie di contesto, in sostituzione dei foto-inserimenti? In caso di risposta negativa si richiede l'inserimento di ulteriore materiale fotografico. grazie

Riscontro affermativo: è possibile realizzare un render comprensivo delle volumetrie di contesto in sostituzione di fotoinserimenti che nel disciplinare sono stati riportati in maniera esemplificativa ma non esaustiva.

Esiste una rete di teleriscaldamento nella zona limitrofa a quella dell'area di concorso? Grazie

Riscontro negativo: non esiste nessuna rete di teleriscaldamento nelle vicinanze della scuola secondaria di 1° grado oggetto del presente concorso di progettazione.

La scuola esistente è collegata a una rete di gas metano per il suo funzionamento? Esiste un rilievo della rete di gas in questa zona di Petriolo?

1. Riscontro affermativo: la scuola esistente è collegata alla rete di gas metano per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e ACS.

2. Riscontro negativo: non è in nostro possesso attualmente un rilievo della rete di adduzione del vettore energetico di cui trattasi. Abbiamo già sollecitato l'ente gestore a produrre tale documentazione, ma ad oggi non è ancora pervenuta.

A pag. 12 del bando di concorso (punto 3.2) c'è scritto che i raggruppamenti possono essere solo di tipo verticale o misto. Nelle risposte ai quesiti di I° grado pero' avete menzionato più volte anche i raggruppamenti orizzontali. Prego vogliate precisare questo aspetto. Grazie infinite

Fermo restando quanto statuito nel Disciplinare del concorso:

"Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti temporanei verticali e misti in quanto il presente bando prevede la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie."; tale assunto è il principio di base da rispettare nel caso venga costituito un raggruppamento temporaneo tra professionisti al fine della partecipazione al presente concorso.

Con riferimento ai chiarimenti esplicitati in relazione ai quesiti posti al primo grado, concernenti le due diverse tipologie di RTP ammesse a partecipare, verticale e misto, si è tentato di esplicitare in maniera più approfondita un RTP di tipo misto, riferendosi alla forma orizzontale intesa quale sub raggruppamento all'interno del RTP misto, e non nella sua pura accezione.

1. i raggruppamenti temporanei tra professionisti ammessi a partecipare al presente concorso sono esclusivamente di tipo verticale o di tipo misto;

2. laddove è stato trascritto nei chiarimenti ai quesiti posti nel primo grado, il termine "orizzontale", questo è stato utilizzato riferendosi al "sub raggruppamento orizzontale" all'interno dell'eventuale RTP misto, al fine di specificare univocamente e distintamente la ripartizione delle capacità tecnico-economiche e professionali di cui al p.to 3.3 del disciplinare di concorso.

La domanda di partecipazione per il secondo grado dev'essere anch'essa in marca da bollo da 16,00€? Grazie

Riscontro negativo: l'apposizione della marca da bollo sull'istanza di partecipazione è stata assolta con l'iscrizione al primo grado.

E' possibile modificare il costituendo RTP proposto per la prima fase per la partecipazione alla seconda, al fine di coprire tutte le professionalità richieste? E' possibile inoltre cambiare il capogruppo, al fine di soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali?

1. Riscontro affermativo: è possibile nel secondo grado modificare il costituendo RTP proposto per il primo grado al fine del rispetto dei requisiti speciali in relazione al gruppo minimo di lavori.

2. Riscontro affermativo: è possibile modificare il capogruppo al fine del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui al p.to 3.3 del disciplinare.

Si rammenta altresì, pena l'esclusione di tutti i partecipanti che contravvengano alle seguenti disposizioni, che:

- È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un RTP/Consorzio ordinario/GEIE.

- È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Tra i documenti amministrativi richiesti per il secondo grado (pag. 32 del disciplinare - punto 5.2) si chiede la documentazione del gruppo di lavoro e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la composizione del gruppo di lavoro. Vorremmo sapere che differenza c'è tra i due documenti? Grazie

1. L'istanza di partecipazione è volta all'individuazione univoca della forma e numero di professionisti costituenti il gruppo di lavoro appartenente allo specifico operatore economico partecipante al 2° grado del presente concorso di progettazione.
2. La dichiarazione sostitutiva con atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 è volta all'individuazione per ciascun professionista del ruolo che ricopre all'interno del gruppo di lavoro, al fine di autocertificarne le specifiche competenze, permettendo agevole individuazione dei requisiti, oltre che di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ma in particolare di quelli di ordine speciale, di cui all'art. 83 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto della costituzione del gruppo minimo di lavoro di cui al p.to 1.7 del disciplinare di concorso.

La garanzia provvisoria è da produrre solo in caso di vincita/affidamento della Direzione Lavori? Prego voler confermare questo punto. Grazie

Riscontro affermativo: la garanzia provvisoria dece essere prodotta esclusivamente dal vincitore/affidatario della Direzione Lavori entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria assieme alla dichiarazione di impegno rilasciata da parte di un istituto bancario o altro istituto abilitato secondo normativa vigente a costituire una polizza quale garanzia definitiva all'espletamento del servizio di cui trattasi.

La relazione puo' avere una copertina a partire dal layout fornito? In caso affermativo la copertina rientra nel conteggio delle 12 facciate? Non c'è un limite di battute per la relazione?

Riscontro affermativo: il disciplinare di concorso ammette al p.to 5.1.2  - Relazione illustrativa un massimo di 12 facciate, tra cui rientrerebbe l'eventuale copertina in quanto ammettendo schemi e immagini, la copertina stessa potrà con ogni probabilità prevedere almeno un'immagine per la presentazione, pertanto la copertina rientra nel computo delle 12 facciate. Per quanto concerne il limite di battute questo è fissato comunque dai vincoli dell'uso del carattere arial 12 e dal formato A4 delle facciate componenti la relazione illustrativa.

E' richiesto il seguente documento: Indicazione del gruppo di lavoro con i nominativi dei professionisti che andranno a formare il gruppo di lavoro, tramite trasmissione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso dei titoli richiesti. Vuol dire che nel caso di costituendo RTP ogni componente dovrà redigere una dichiarazione sostitutiva o il documento in sè vale come tale? Spero di essermi spiegato. Grazie

In merito al quesito posto, si riscontra quanto di seguito indicato:

1. è stato pubblicato un modello fac-simile di dichiarazione sostitutiva con atto notorio da redigere ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 al fine di agevolare sia la compilazione da parte della mandataria, la quale, a comprova delle competenze dei mandanti, potrà far utile riferimento alle dichiarazioni sostitutive con atto notorio di ciascun tecnico professionista mandante, che dovrà dichiarare la propria idoneità professionale, in funzione del ruolo che ricopre all'interno del gruppo di lavoro, le proprie capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali a comprova dei requisiti di ordine speciali prescritti al p.to 3.3 del disciplinare di concorso al fine della dimostrazione di un adeguato livello di competenza in relazione al servizio che andrà a svolgere all'interno della specifica forma associativa individuata per la partecipazione alla presente procedura concorsuale, sia la verifica da parte del RUP dei requisiti autocertificati da parte dei partecipanti.

2. Si fa presente che il soggetto che redige la dichiarazione generalmente risulta corrispondere alla mandataria, che assunto o assumendo l'eventuale mandato da parte dei mandanti, sia nella fattispecie di RTP costituito sia in costituendo con il relativo impegno a costituire il RTP in caso di affidamento dei servizi de quo, risulta essere il soggetto a cui i mandanti danno mandato alla presentazione della documentazione, sia tecnica che amministrativa, necessaria alla partecipazione alla pesente procedura concorsule.

Va da sè che in virtù degli effetti e delle sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci o non veriterie, o in caso di utilizzo di atti falsi ai sensi di quanto disposto all'art. 76  del d.P.R. n. 445/2000, risulta opportuno e ragionevole che le dichiarazioni autocertificative del possesso dei requisiti, sia di ordine generale che di ordine speciale di cui al codice dei contratti ed in particolare di quelli specifici richiesti nel disciplinare di concorso, venga redatta da ciascun tecnico professionista costituente il gruppo di lavoro, ciascuno per le proprie competenze e capacità, in funzione dello specifico ruolo che ricopre all'interno della forma associativa prescelta per la partecipazione alla presente procedura concorsuale.

Salve, un architetto junior, in possesso di laurea triennale in architettura e iscritto alla sezione B, può far parte della RTP come concorrente nella figura del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni oppure il giovane professionista della RTP deve possedere necessariamente una laurea magistrale (cinque anni). Grazie

In merito al quesito posto si rammenta che il possesso della laurea triennale è ammesso quale requisito di idoneità professionale in relazione ad un tecnico abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni, ovvero considerato giovane professionista, ai sensi di quanto disposto all'art. 4 del D.M. 263/2016, e richiamato al p.to 3.2 del disciplinare del presente concorso.

Buonasera, volevo porre due domande: 1) Nel caso in cui nella seconda fase dovessero esserci dei cambiamenti all'interno del gruppo il modulo DGUE e la Dichiarazione Integrativa al DGUE vanno ripresentati da tutti i componenti del gruppo? Inoltre anche da colui che avesse partecipato in forma singola nella prima fase, per poi diventare il capogruppo nella seconda fase? 2) L'AVCpass deve essere presentato da tutti i componenti del gruppo o solo dal capogruppo in questa seconda fase? O deve essere presentato soltanto dal concorrente/gruppo vincitore? Visto che nel disciplinare tra la documentazione amministrativa da presentare nella seconda fase non è menzionato?

1) il DGUE rappresenta l'autocertificazione dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti nel disciplinare di concorso, che devono essere posseduti al momento della partecipazione alla presente procedura concorsuale da tutti i soggetti che compongono il gruppo di lavoro partecipante nella specifica forma associativa prescelta per la candidatura al presente concorso di progettazione, pertanto sia i DGUE che la relativa dichiarazione integrativa al DGUE devono essere redatte da tutti i componenti costituenti il gruppo di lavoro partecipante;

2) Il PassOE deve essere redatto da tutti i componenti del gruppo di lavoro al fine della corretta acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei servizi tecnici in questione, permettendo agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Fermo restando che i componenti del gruppo non abbiano partecipato sotto altre forme al concorso pena l’esclusione del partecipante e di tutto il gruppo collegato ad esso (si veda il comma 7 art. 48 del COdice dei Contratti Pubblici, decreto legislativo n. 50/2016).

Buona sera, Cerco di fare chiarezza sulla documentazione amministrativa richiesta anche alla luce degli ultimi chiarimenti espressi. al punto 5.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA PER IL 2° GRADO del bando si deve consegnare: 1. L’istanza di partecipazione; 2. la composizione del gruppo di lavoro; 3. Dichiarazione integrativa ausiliaria nel caso di avvalimento; 4. Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali; 5. Indicazione del gruppo di lavoro con i nominativi dei professionisti che andranno a formare il gruppo di lavoro, tramite trasmissione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso dei titoli richiesti. Tutta la documentazione amministrativa dovrà essere in formato PDF e firmata digitalmente (es. formato.p7m) da tutti i soggetti abilitati a impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente). Tale documentazione è TOTALMENTE riassunta nei seguenti MODULI/FILE allegati: 1) MA_05_istanza partecipazione 2°grado [precedente punto 1.] 2) MA_04_dichiarazioni soggetto ausiliario [prec. punto 3.] 3) Autocertificazione requisiti speciali + allegati richiesti [comprendente precedenti punti 2. 4. e 5.] Si chiede conferma della correttezza dell’interpretazione. Grazie

In merito a quanto sopra rilevato si puntualizza quanto di seguito riportato in relazione alla presentazione dei documenti amministrativi da presentare al fine della partecipazione al 2° grado del presente concorso di progettazione:

1) Modello MA_05 quale modello di istanza di partecipazione al 2° grado al fine di individuare univocamente l'operatore economico prescelto a seguito rispettivamente delle risultanze della valutazione delle migliori cinque proposte progettuali al 1° grado e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui al 2° grado.

2) la composizione del gruppo di lavoro dichiarato dal partecipante è riconducibile all'interno del fac simile di dichiarazione sostitutiva con atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, di recente pubblicazione, in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale che dovrà possedere esclusivamente il vincitore/affidatario. Pertanto, pur essendo in capo al vincitore la comprova dei requisiti di ordine speciale richiesti nel disciplinare del presente concorso di progettazione, in virtù della tempistica ristretta, 5 giorni dalla comunicazione da parte del RUP di aggiudicazione del concorso, per la presentazione della specifica documetnazione amministrativa a comprova dei suddetti requisiti, si è ritenuto opportuno mettere a disposizione di tutti i partecipanti al 2° grado, il modello di cui sopra, anche quale verifica in autocontrollo per un corretto e celere riscontro di quanto necessario per l'aggiudicazione.

3) Esclusivamente in caso di ricorso all'AVVALIMENTO: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al modello MA_04 redatta da parte del soggetto ausiliario in relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria per i quali da parte del partecipante al 2° grado del presente concorso di progettazione;

4) e 5) Si veda il p.to 2) del presente chiarimento.

Si ribadisce, ancora una volta, pena l'esclusione di tutti i partecipanti che contravvengono le seguenti disposizioni, che:
- È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un RTP/Consorzio ordinario/GEIE.
- È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

- Per la partecipazione alla seconda fase del concorso abbiamo modificato il gruppo di lavoro aggiungendo al raggruppamento nuovi soggetti. Data questa variazione, si chiede se tutti i nuovi soggetti non presenti nella prima fase devono presentare DGUE, dichiarazioni integrative e disciplinare firmato per accettazione. - Essendosi arricchita la composizione del gruppo anche i soggetti partecipanti alla fase 1 dovranno presentare nuovamente i DGUE aggiornando la composizione del raggruppamento?

1) Risposta affermativa: i soggetti non presenti nel gruppo di lavoro al termine del 1° grado non avendo presentato il DGUE, la dichiarazione integrativa e disciplinare firmato per accettazione, devono obbligatoriamente redigere e presentare tale suddetta documentazione al fine di autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.

2) Risposta affermativa: vista la modifica del raggruppamento, non conoscendo a priori le modifiche apportate, si consiglia di redigere la suddetta documentazione in virtù dell'aggiornamento del gruppo di lavoro partecipante al 2° grado.

Buonasera, considerata la quantità cospicua di documenti richiesti, vorremmo sollecitare l'aumento della dimensione della cartella DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, da 10 a 20Mb. Grazie

Vista la presente richiesta si tiene conto di quanto rilevato, mettendo a disposizione un aumento di capacità della cartella da presentare in relazione alla documentazione amministrativa per la partecipazione al 2° grado di 5 Mb, per una capacità complessiva di 15 Mb.

Nonostante ciò, si rammenta a tutti i partecipanti che è possibile comunque creare file con estensione .pdf di ridotte dimensioni, riducendo la risoluzione e/o effettuando stampe "virtuali" in bianco e nero che non inficiano sulla qualità della documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione al 2° grado del presente concorso di progettazione.

Presentazione requisiti.

Nel disciplinare di gara è specificato che: “ il vincitore del concorso deve dimostrare l’avvenuto espletamento…ecc.. e che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale da dimostrare da parte dell’aggiudicatario…oltre che nei seguenti modi…ecc

Nel modulo allegato alla seconda fase del concorso Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio viene richiesta invece a ogni partecipante “ …la seguente documentazione a comprova del requisito dichiarato: specifica dichiarazione sui servizi eseguiti, contenente i nominativi dei committenti, durata, importo, classe e categoria, data di affidamento dell’incarico, data del certificato di regolare esecuzione.” E inoltre: “Allega la seguente documentazione a comprova di quanto dichiarato: • certificati di esecuzione lavori ( nel caso di servizio di punta di solo Coordinamento per la Sicurezza) o da certificati di collaudo ( nel caso di servizio di punta di Direzione Lavori) ovvero provvedimento di validazione del progetto (nel caso di servizio di punta di sola progettazione) relativi a lavori per i quali il concorrente ha svolto le prestazioni oggetto del presente appalto. • In alternativa è sempre possibile produrre una dichiarazione da parte del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al rispettivo periodo di espletamento del servizio.” Si chiede di specificare quale sia la procedura corretta per la comprova del requisito e se questa è solo a carico del vincitore del concorso come specificato all’art.1.7 del disciplinare di gara: “..fermo restando per il vincitore la possibilità di dimostrare i requisiti speciali di capacità economica finanziaria e tecnico professionale a valle della procedura concorsuale..” per cui nel modulo è riportato un refuso sia per i requisiti tecnici che per i l requisito economico (assicurazione) Si fa inoltre presente che nel disciplinare non è richiesto alcun requisito per il coordinamento della sicurezza e l’eventuale direzione lavori così come appare nel modulo per la dichiarazione sostitutiva.

1) Si rimanda alla lettura del chiarimento reso per il quesito n. 17, in particolare il p.to 2), in relazione al riscontro della prima parte del quesito.

2) Per quanto concerne l'eventuale affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) si ricorda che il possesso dei relativi requisiti speciali esulano dalla presente procedura, rientrando nella facoltà della stazione appaltante l'affidamento dei medesimi incarichi solo successivamente, ovvero a seguito di approvazione del progetto esecutivo prima dell'affidamento dei lavori.

Buongiorno, In merito alle considerazioni effettuate dalla commissione con il passaggio al secondo grado, si chiedono delucidazioni in merito al primo punto: "Valutare la possibilità di utilizzare tipologie strutturali a basso costo manutentivo, utilizzando materiali tipici del luogo tenendo conto del limite di spesa previsto" Cosa si intende per "materiali tipici del luogo" da utilizzare per le tipologie strutturali? Grazie

All'interno del complesso quadro di progettazione, esecuzione e manutenzione di un edificio adibito ad uso scolastico, la notevole esperienza accumulata ha evidenziato che in funzione delle peculiarità dei materiali da costruzioni utilizzati per la realizzazione di un edificio scolastico, si ripercuotono in capo all'Ente proprietario notevoli costi di manutenzione, oltre che alla corretta valutazione dei materiali costruttivi da utilizzare in funzione delle somme individuate all'interno del quadro tecnico economico. Sotto tale profilo è stato indicato da parte della Commissione di gara di prendere in considerazione oculatamente la tipologia dei materiali costruttivi, anche di quelli strutturali, parte preponderante nella costituzione di un edificio scolastico, non solo sotto il profilo economico della relativa fornitura e posa in opera, ma anche di manutenzione durante il ciclo di vita dell'opera pubblica medesima.

Si richiede di chiarire con urgenza la risposta fornita al quesito del secondo grado sulla composizione del gruppo. La domanda in questione era: “E’ possibile modificare il costituendo RTP proposto per la prima fase per la partecipazione alla seconda al fine di coprire tutte le professionalità richieste? E’ possibile inoltre cambiare il capogruppo al fine di soddisfare i requisiti economici-finanziari e tecnico professionali?” La risposta della stazione appaltante alla domanda è stata: ” è possibile nel secondo grado modificare il costituendo RTP proposto per il primo grado al fine del rispetto dei requisiti speciali (NdR: sottolineatura nostra) in relazione al gruppo minimo di lavori….. è possibile modificare il capogruppo al fine del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui al p.t. 3.3 del disciplinare”. Si sottolinea che il Disciplinare e l’istanza di partecipazione specificano che i concorrenti al momento dell’iscrizione devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dal p.t 3.2 del disciplinare ed inoltre al pt.3.2.1. Requisiti generali si chiarisce che: “I requisiti generali (assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del codice) devono essere posseduti dagli operatori economici al momento della partecipazione al concorso…..per il professionista che espleta l’incarico per il coordinatore della sicurezza…per il geologo che redige la relazione geologica…per il professionista antincendio…per il professionista che certifica i requisiti acustici…”. Alla luce di queste prescrizioni risulta evidente (peraltro in conformità ai principi generali dell’ordinamento) che le professionalità e i requisiti necessari per la partecipazione alla gara – ivi compresi quelli di cui al punto 3.2 - devono essere rispettivamente presenti e posseduti fin dal primo grado del concorso e, in tal senso, la risposta fornita, suscita dubbi. Per quello che riguarda il capogruppo si sottolinea che il disciplinare di gara non prevede in nessun punto la sostituzione del capogruppo indicato nel primo grado in special modo se si considera la sua sostituzione con un concorrente non presente nel primo grado.

1) Risposta affermativa;

2) Risposta affermativa;

3) Il VINCITORE DEL CONCORSO se non in possesso dei requisiti può costituire un RTP di cui potrebbe risultare non capogruppo/mandatario. 

nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi è' sufficiente allegare nei documenti relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale solo la polizza del mandatario, che già copre da sola il 10% relativo alla categoria principale EDILIZIA E.08 ed eventualmente produrre le polizze degli altri professionisti (solo progettisti architettonici) solo in caso di vittoria e relativo affidamento dell'incarico?

Risposta affermativa: la polizza assicurativa richiesta nel disciplinare di concorso è un documento amministrativo esclusivamente richiesto al vincitore del concorso, in quanto la stessa è strettamente connessa al corretto svolgimento del servizio di progettazione in oggetto, adeguata alla garanzia di copertura finanziaria in caso di eventuali danni arrecati al Committente e/o a terzi, per eventuali errori e/o omissioni progettuali, riconducibili esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di cui al presente concorso di progettazione. Pertanto è ammissibile quale comprova di affidabilità tecnico-professionale e economico-finanziaria, che la polizza assicurativa sia stata stipulata esclusivamente dal capogruppo mandatario a seguito di proclamazione di aggiudicazione del presente servizio di progettazione.

1)Anche Il giovane professionista componente di una RTP da costituirsi deve possedere una percentuale seppur minima di requisiti relativi ai servizi analoghi, oppure può anche non possederli? 2) Anche il giovane professionista deve dimostrare in questa seconda fase il possesso di adeguata polizza assicurativa? Oppure può dimostrare il possesso della polizza assicurativa alla firma dell'incarico nel caso la RTP di cui fa parte risultasse vincitrice ?

1) Risposta negativa. Il giovane professionista, ovvero tecnico iscritto all'albo/ordine di appartenenza da meno di cinque anni, può anche non contribuire ai requisiti di capacità tecnica ed economica del RTP partecipante, fatto salvo la dimostrazione di questi ultimi da parte di altri tecnici professionisti appartenenti al RTP medesimo.
2) Risposta negativa. Il giovane professionista, in qualità di mandante al RTP, ha la facoltà, e non l'obbligo di dimostrare il possesso di adeguata polizza assicurativa in relazione alla specifica competenza ricoperta all'interno del RTP medesimo, rimandando tale onere in capo al capogruppo mandatario, che ricevuto il MANDATO da tutti i mandanti del RTP, può sopperire a tale carenza, dimostrando opportuna copertura assicurativa per tutte le singole prestazioni da svolgere in caso di affidamento del servizio in oggetto. Pertanto, il giovane professionista può dimostrare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, su esplicita richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione a comprova del suddetto requisito, potendo, al contempo il RTP vincitore del concorso di progettazione, presentare una polizza assicurativa adeguata alla natura del servizio da svolgere secondo quanto richiesto nel disciplinare di concorso.

1)Un componente della RTP avente esclusivamente il ruolo di coordinatore della Sicurezza deve dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai servizi analoghi? 2)Il geologo componente della RTP deve dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai servizi analoghi?

Le figure professionali, appartenenti al Gruppo di lavoro minimo quali ad esempio Coordinatore della sicurezza e geologo, devono possedere obbligatoriamente i requisiti di ordine generale previsti nel disciplinare, mentre per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale (art.83 del Codice) si specifica quanto segue:

Non è prevista una soglia minima di qualificazione, cioè una percentuale predeterminata dei relativi requisiti. Tuttavia, a tale percentuale non deve necessariamente corrispondere la medesima percentuale di partecipazione all’RTP e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni. Sotto entrambi i profili, infatti, gli operatori economici raggruppati mantengono un’ampia autonomia, potendo quindi conformare le modalità di partecipazione al raggruppamento e la suddivisione dell’esecuzione delle prestazioni secondo criteri svincolati da qualunque previsione normativa di carattere prescrittivo. La normativa sugli appalti non richiede più la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione del servizio, ma è tuttora necessario che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota del servizio che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione al concorso.

In oltre ai sensi all'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma, essendo stata una richiesta della s.A. la presenza di un geologo all’interno del Gruppo minimo di lavoro, puo avvenire come indicato nelle Linee Guida n.1 ancora in vigore al punto 3.1),  quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa' di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, queste modalità sono ammessa anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti. Tale possibilità è ammessa anche per le altre figure specialistiche richieste.